MODALITÀ PROCEDURALI
• Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato al momento della presentazione
della pratica o antecedentemente. L'omesso pagamento od il pagamento in misura
ridotta/errata non costituisce condizione ostativa alla ricezione della pratica ma motivo di
richiesta integrazioni (anche solo per conguaglio) con contestuale sospensione dei termini per
l’evasione della stessa ovvero per la conclusione del procedimento. L’interessato deve quindi
essere consapevole che non pagando i diritti di segreteria ritarda l’emissione del
provvedimento, l’avvio regolare della pratica o il rilascio dell’atto o certificato.
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